Contratto Quadro d’Area

LE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI RICONOCIUTE ADERENTI ALL’OI POMODORO DA INDUSTRIA BACINO CENTRO SUD ITALIA
ITALIA ORTOFRUTTA
UNAPROA
AGRINSIEME

E

ANICAV Associazione Nazionale degli Industriali delle Conserve Alimentari Vegetali

 

VISTO

Il Regolamento (UE) N. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

PREMESSO CHE

  • – Gli artt. 10 e 11 del D.Lgs. 27 maggio 2005 n. 102 prevedono che le Organizzazioni di produttori e le Organizzazioni di imprese di trasformazione, distribuzione e commercializzazione possono sottoscrivere contratti quadro relativi ad uno o più prodotti agricoli aventi per oggetto la produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione dei prodotti, nonché i criteri e le condizioni generali che le parti si impegnano a rispettare;
    – quanto stabilito dal Contratto Quadro costituisce parte integrante dei singoli contratti di fornitura del pomodoro da industria sottoscritti dalle industrie associate ad ANICAV e dalle O.P. firmatarie del presente contratto fatto salvo quanto previsto dallo Statuto dell’OI Pomodoro da Industria Bacino Centro Sud Italia all’art. 5 comma 4 per i soci aventi forma giuridica di società cooperativa che operano in qualità di autotrasformatori;
    – L’Organizzazione Interprofessionale “OI Pomodoro da Industria Bacino Centro Sud Italia, di seguito denominata OI, ha definito le Regole Condivise per i rapporti di filiera ed è il soggetto incaricato dalle parti per lo svolgimento di alcune specifiche attività di coordinamento e controllo, esplicitamente di seguito previste. L’OI sottoscrive il presente Contratto Quadro per presa d’atto e accettazione degli impegni previsti;
    – Le parti firmatarie del presente Contratto dichiarano di attenersi ai principi della necessaria coerenza tra l’azione per la diffusione sul mercato di prodotti di qualità e l’impegno per la sicurezza alimentare, il rispetto dell’ambiente, la garanzia della sicurezza e salute sul lavoro, i diritti dei lavoratori.
    – Le parti si impegnano a sostenere e promuovere, laddove possibile, le attività connesse al reclutamento dei lavoratori e alla gestione telematica dell’offerta di lavoro e dei servizi di trasporto poste in essere nell’ambito del progetto “Fi.Le. – Filiera Legale” – finanziato a valere sul PON Legalità – la cui area di intervento è la provincia di Foggia.

Art. 1

Allegati

I seguenti documenti
Allegato 1 – “Disciplinare per la valutazione della qualità del pomodoro destinato alla trasformazione industriale e relative procedure di controllo e prelevamento campioni”;
Allegato 2 – “Direttive tecniche per la gestione della raccolta, del trasporto e della consegna del pomodoro”;
Allegato 3 – “Criteri per la valutazione qualitativa del pomodoro conferito con relativa differenziazione del prezzo in funzione dei parametri qualitativi”;
Allegato 4 – “Disciplinare di produzione integrata dell’area Centro Sud rev. 23 del 24 marzo 2023 e sue successive modifiche e/o integrazioni;
Allegato 5 – “Modello di Contratto tipo di Fornitura”
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, sì da costituirne un unico inscindibile contesto, in uno con tutte le pattuizioni del presente atto.

Art. 2

Finalità

Con il presente Contratto le parti intendono sviluppare sinergie nel processo di programmazione e qualificazione della produzione del pomodoro da industria e dei suoi derivati in funzione di obiettivi di mercato.
Vengono pertanto individuati i seguenti obiettivi primari:

  1. ORIENTAMENTO DELLOFFERTA ALLA DOMANDA

Al fine di migliorare la qualità del prodotto, ottimizzare i costi di produzione e meglio equilibrare le condizioni di mercato, nell’interesse degli attori dell’intera filiera, nonché nell’interesse del consumatore finale, le parti si impegnano affinché sia attuata una pianificazione degli investimenti colturali da una parte e dei programmi di trasformazione industriale dall’altra, al fine di garantire un regolare approvvigionamento del prodotto. Nello specifico i quantitativi di programmazione saranno pari a 30 mila  ettari messi a coltura.

Al fine di migliorare la qualità del prodotto, ottimizzare i costi di produzione.

Le parti firmatarie del presente Contratto Quadro, allo scopo di migliorare la comprensione dell’evoluzione dell’andamento di mercato in termini quali/quantitativi e rendere fruibili i dati economici e commerciali per gli operatori del settore, si impegnano a realizzare congiuntamente un monitoraggio dell’andamento della campagna di trasformazione attraverso la comunicazione dei dati utili all’OI, secondo le tempistiche previste nell’Accordo Generale Circoscrizionale, con particolare riferimento alle superfici destinate alla coltivazione del pomodoro da industria, alle quantità contrattate, alle quantità consegnate, alle tipologie e quantità dei prodotti finiti ottenuti, alle giacenze di magazzino ai fini della elaborazione statistica ad opera dell’OI.

Tutti i dati saranno messi a disposizione delle parti a fini informativi, in forma aggregata e nel rispetto della riservatezza del dato del singolo socio. La divulgazione dei dati così elaborati avverrà in forma congiunta.

Inoltre, il socio ANICAV metterà a disposizione dell’OI i dati rinvenienti dal telerilevamento satellitare che verranno periodicamente comunicati ai soci con una nota di commento per il tramite di un gruppo di lavoro composto da 2 rappresentanti di parte agricola e 2 rappresentanti di parte industriale.

B – GARANZIA DELLA SICUREZZA DI APPROVVIGIONAMENTO

Sulla base degli obiettivi concordati dal presente Contratto Quadro ed al fine di garantire il puntuale approvvigionamento dei quantitativi di prodotto contrattato, le parti firmatarie dei singoli contratti di fornitura si impegnano a concordare preventivamente le quantità e le modalità di consegna della materia prima (calendari di ritiro, orari, frequenza, ecc.). Le imprese di trasformazione si impegnano ad assegnare quote giornaliere di ritiro alle singole OP in misura proporzionale ai quantitativi definiti nei singoli contratti, fatte salve le fasi di avviamento e di chiusura dello stabilimento che terranno conto dell’effettiva disponibilità di prodotto da parte delle singole OP.

C – ARMONIZZAZIONE DEI PROTOCOLLI DI FORNITURA

Al fine di contenere il più possibile i costi di produzione del pomodoro nel rispetto dei disciplinari di produzione e di fornitura, le parti si impegnano ad armonizzare le modalità di produzione e di controllo della materia prima, della sua qualità e salubrità.

Le parti si impegnano a fornire e ad accettare il prodotto ottenuto sulla base degli allegati 1, 2 e 3 del presente Contratto Quadro.

In particolare si stabilisce che, in un’ottica di sostenibilità ambientale e tutela del territorio, la parte agricola si impegna a garantire una raccolta ecosostenibile e la consegna di un prodotto quanto più possibile privo di inerti e corpi estranei (di cui alla Tabella A dell’Allegato 3).

D – MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI E DEFINIZIONE DI STANDARD

Il prodotto dovrà rispettare le norme stabilite nell’allegato 3 al presente Contratto Quadro, relativo ai criteri di accettazione della materia prima e le norme previste nel Disciplinare di Produzione Integrata dell’Area Centro-Sud, realizzato in accordo ai DPI delle Regioni competenti per zona di produzione. In caso di particolari esigenze aziendali, sarà possibile applicare al DPI dell’Area Centro Sud, concordandoli con le OP, criteri più restrittivi, relativi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all’esclusione di determinate sostanze attive o al periodo di carenza.

Le parti si impegnano ad avviare alla trasformazione industriale ed a commercializzare pomodoro italiano rispondente ai criteri di tracciabilità previsti dal Reg. (CE) 178/2002 ed, a garanzia del consumatore, ad utilizzare pomodoro esente da OGM, in conformità al Regolamenti (CE) n. 1829/2003 e 1830/2003, coltivato con criteri rispettosi dell’ambiente, al fine di valorizzare le produzioni nazionali di qualità.

Le OP si impegnano a mettere a disposizione delle industrie di trasformazione la documentazione prevista dai disciplinari medesimi; ad applicare sistemi di rintracciabilità secondo il Reg.(CE) n. 178/2002, nonché a produrre la documentazione comprovante che il pomodoro fresco avviato alla trasformazione non derivi da produzioni geneticamente modificate; a consentire verifiche ispettive e campionamenti, presso le aziende fornitrici, alle persone incaricate dal trasformatore accompagnate dai tecnici delle OP; a consentire, oltre a quanto già previsto nel caso di OP con certificazioni ISO 22005 e/o Global GAP, una verifica ispettiva sui campi di un numero di aziende pari alla radice quadrata del numero di aziende agricole fornitrici; a fornire all’industria, su richiesta, copia del quaderno di campagna tenuto dalle singole aziende agricole fornitrici e copia delle analisi effettuate sulla materia prima, entro e non oltre il 30/11/2023.

Le OP, anche al fine di contrattualizzare un differenziale di prezzo tra tipologia lunga e tonda, in previsione del riconoscimento dell’IGP Pomodoro Pelato di Napoli, si impegnano a garantire, per il pomodoro lungo da destinare a pelato intero, gli standard previsti dall’art. 5 del Disciplinare di Produzione pubblicato sulla G.U. del 13 marzo 2021.

E –  ADATTAMENTO DELLA PRODUZIONE ALLEVOLUZIONE DEL MERCATO

Al fine di favorire il monitoraggio dell’evoluzione della domanda ed in riferimento ad iniziative di promozione attivate nell’ambito del presente Contratto, potranno essere realizzate apposite indagini di mercato cofinanziate dalle parti in questione ed eventualmente anche con l’apporto di risorse pubbliche.

Al fine di favorire l’analisi e la pianificazione del lavoro e per mantenere un equo valore di vendita ai prodotti finiti, le parti si impegnano a mettere a disposizione dati di vendita aggregati e/o altre informazioni ritenute utili per favorire l’incontro tra domanda e offerta.

Potranno essere attivati tra le parti firmatarie del presente Contratto anche progetti orientati a valutare nuove formule di valorizzazione commerciale del prodotto, comprese attività di ricerca, di innovazione tecnologica, di sperimentazione, comunque orientate ad incrementare il valore aggiunto del prodotto finale.

Art. 3

Campo di applicazione

I singoli Contratti di Fornitura sottoscritti tra le aziende di trasformazione e le OP aderenti all’OI devono essere conformi ai contenuti del presente Contratto Quadro.

Art. 4

Durata

Il presente Contratto avrà durata fino al 31 dicembre 2023 salvo proroga ed eventuali integrazioni e/o modifiche, da definire di comune accordo tra le parti.

A conclusione della campagna di trasformazione, e comunque entro il 30 novembre 2023, le parti si incontreranno per esaminare i risultati e concordare modalità, condizioni e termini di rinnovo sulla base delle indicazioni del gruppo di lavoro (Comitato di Vigilanza) istituito con Delibera dell’Assemblea dell’OI del 2 maggio 2023, con l’obiettivo prioritario di proporre un Contratto Quadro d’Area da sottoporre all’approvazione dell’OI con valore “erga omnes”.

Art. 5

Obblighi del Trasformatore

Fermo restando gli obblighi stabiliti dagli articoli 12 e 13 del D.Lgs. n. 102/05, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1455 cod. civ., nonché il rispetto dell’Accordo Generale Circoscrizionale, la violazione delle obbligazioni stabilite nel presente Contratto, e nel consequenziale Contratto di Fornitura, costituisce inadempimento grave. Si fanno comunque salvi i comprovati casi di forza maggiore di cui al successivo art. 7.

In caso di cessione dell’azienda di una delle parti che ha sottoscritto il contratto di fornitura o di acquisto in esecuzione del presente Contratto Quadro, il cedente è tenuto a dichiarare nell’atto di cessione l’esistenza di tale Contratto ed il cessionario deve impegnarsi a rispettarne le clausole e a garantirne l’esecuzione. In caso di violazione, l’inadempiente è obbligato al risarcimento dei danni da liquidarsi, in mancanza di esatta determinazione, con valutazione equitativa. Gli obblighi suddetti gravano, nel caso di cessione dell’azienda, solidalmente sul cessionario e sul cedente.

Art. 6

Obblighi del Produttore

Fermi restando gli obblighi stabiliti dagli articoli 12 e 13 del già citato D.Lgs. n.102/05, le OP che contrattano il pomodoro con le industrie di trasformazione sono obbligate a consegnare il prodotto nel rispetto degli adempimenti e dei capitolati previsti nel Contratto di Fornitura e nel rispetto dell’Accordo Generale Circoscrizionale. Si fanno comunque salvi i comprovati casi di forza maggiore di cui al successivo art. 7.

Le OP che contrattano il pomodoro con le industrie di trasformazione dichiareranno nel contratto di fornitura, con riferimento alla manodopera impiegata, l’osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro, della normativa in materia previdenziale e assistenziale e di quella in materia di lavoro per immigrati e della normativa in materia di scurezza sul lavoro.

Art. 7

Riconoscimento delle cause di forza maggiore

Le parti firmatarie possono individuare, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti cause di forza maggiore, che potranno giustificare un mancato rispetto, totale o parziale, delle obbligazioni reciprocamente assunte con il contratto di fornitura:

– eventi climatici gravi, quali gelo, alluvione, grandine;

– scioperi;

– eventi socio-politici;

– causa morte o invalidità grave

Le cause di forza maggiore, entro 48 ore dal loro verificarsi, devono essere comunicate per iscritto alla controparte, affinchè ne riscontri la sussistenza e l’entità.

Art. 8

Criteri per la valutazione del prodotto e variazioni di prezzo

I criteri di valutazione del pomodoro e le relative variazioni di prezzo sono dettagliati nell’allegato 3.

Possono essere concordate ulteriori variazioni in aumento (premialità) rispetto al prezzo come sopra determinato, in ragione di particolari modalità produttive e/o per specifici aspetti qualitativi in grado di differenziare il prodotto finito.

In via sperimentale, con impegno delle parti a renderlo obbligatorio a partire dalla campagna 2024, il Comitato di coordinamento potrà avviare un sistema di valutazione del grado Brix (residuo ottico) del pomodoro consegnato sulla base di quanto già adottato per le aree distrettuali di Lazio e Toscana.

Art. 9

Contrattazione

I Contratti di Fornitura, redatti secondo il modello di cui all’allegato 5 al presente Contratto, sono stipulati entro il 15 giugno e consegnati in ottemperanza a quanto previsto nell’Accordo Generale Circoscrizionale.

Un originale del contratto di fornitura rimane all’OP interessata, un altro originale al trasformatore ed un terzo originale sarà depositato, a cura delle parti, presso la sede dell’OI entro il 30 giugno. Nel caso di contratti fra industrie di trasformazione e OP fuori dall’OI, le industrie sono tenute a provvedere alla consegna del Contratto di Fornitura entro gli stessi termini. Le cooperative di auto trasformazione sono tenute a comunicare all’OI anche in forma aggregata le quantità di pomodoro impegnate con i soci distinte per tipologia, le superfici impegnate e le rese entro il 15 giugno.

L’OI verificherà la congruità la conformità dei suddetti Contratti di Fornitura al Contratto Quadro d’Area e agli impegni assunti.

È prevista la possibilità di integrazioni al Contratto di Fornitura originario, dopo l’esaurimento del contratto stesso.

Le integrazioni ai quantitativi iniziali contrattati possono essere stipulate dopo il 1° agosto, ponendo attenzione al rispetto degli impegni precedentemente presi con le altre industrie. Tali integrazioni devono essere comunicate all’OI entro 48 ore dalla stipula.

La percentuale massima di integrazione consentita è pari al 20% sul quantitativo di ogni singolo contratto e, per contratti con quantitativi inferiori alle 2.500 t, è consentita fino a 500 tonnellate.

Integrazioni superiori devono essere autorizzate dal Comitato di Coordinamento dell’OI.

Le integrazioni ai contratti per un quantitativo compreso entro il 10% del contrattato iniziale mantengono tutte le condizioni previste nel contratto originario.

Nelle integrazioni ai contratti, per quantitativi compresi tra il 10% ed il 20%, le condizioni economiche stabilite nel contratto originario possono essere oggetto di modifica.

Le parti devono segnalare al Comitato di Coordinamento eventuali gravi anomalie nel rispetto del regolare corso contrattuale.

L’OI procede alla costituzione e attivazione dei necessari dispositivi di controllo per le verifiche di quanto le medesime parti hanno concordato.

Art. 10

Servizi

A fronte delle attività svolte di cui all’art 2 capo D alle O.P. contraenti è riconosciuto un corrispettivo pari a 0.50 €/ton di prodotto netto avviato alla trasformazione.

Il corrispettivo spettante dovrà essere versato entro il 30 dicembre 2023.

Le OP, entro e non oltre il 30 novembre 2023, provvederanno a consegnare alle aziende di trasformazione che ne faranno richiesta copia del quaderno di campagna tenuto dalle singole aziende agricole fornitrici, copia delle analisi effettuate sulla materia prima, nonché copia delle analisi e/o delle dichiarazioni OGM Free comprovanti che il pomodoro fresco avviato alla trasformazione non derivi da produzioni geneticamente modificate.

In via sperimentale, per le sole aziende di trasformazione e per le sole OP aderenti all’OI Pomodoro da Industria Bacino centro Sud Italia potrà essere introdotto un sistema di digitalizzazione certificata utile ad implementare un processo di blockchain. Per tale servizio innovativo ed aggiuntivo, in accordo tra le parti, potrà essere riconosciuto alle OP un ulteriore corrispettivo, qualora sia condiviso ed accertato un maggior costo.

Art. 11

Sanzioni ed indennizzi

I contratti di fornitura tra OP e imprese di trasformazione si considerano rispettati nel caso di consegna di almeno il 90% dei quantitativi totali contrattati, salve le cause di forza maggiore, di cui all’art.7. Eventuali contestazioni, da parte di uno dei contraenti, avverranno attraverso una comunicazione scritta; la contestazione deve verificarsi “durante il periodo di consegna e lavorazione” o entro i dieci giorni successivi a quelli di cessazione dei ritiri e/o consegne del prodotto.

Negli stessi contratti di fornitura tra OP ed imprese di trasformazione, a carico delle parti contraenti si prevedono le seguenti indennità per le inadempienze:

  1. Per mancato rispetto da parte del trasformatore dell’obbligo dei termini di pagamento – che, come previsto dall’art. 4 del D. Lgs. 198/2021, deve avvenire entro trenta giorni dalla consegna o dalla data di rilascio della fattura mediante lo SDI, a seconda di quale delle due date sia successiva – è prevista la corresponsione di un interesse per il periodo di mora che decorre automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine secondo quanto disposto dal succitato articolo 4.
  2. Per il mancato rispetto dell’obbligo di consegna, da parte del Produttore è prevista una penale fino al 20%, salvi i casi di forza maggiore, dell’importo del prezzo della materia prima, da applicare alla quantità di pomodoro non consegnata. Nei contratti di fornitura andrà indicata la specifica percentuale applicata.
  3. Per il mancato rispetto dell’obbligo di accettazione dei quantitativi contrattuali, da parte del trasformatore è prevista una penale fino al 20%, salvi i casi di forza maggiore, dell’importo del prezzo della materia prima, da applicare alla quantità di pomodoro non ritirata. Nei contratti di fornitura andrà indicata la specifica percentuale applicata.
  4. Le parti concordano che, in caso di controversia, null’altro avranno a pretendere l’una dall’altra, oltre all’escussione delle penalità statuite nel presente articolo, nell’incasso delle quali non sarà applicabile alcun processo compensativo con quant’altro a qualsiasi titolo dovuto.

Art. 12

Modifiche e/o integrazioni

Tutte le eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Contratto dovranno essere concordate e approvate per iscritto.

Art. 13

Tutela dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente le parti dichiarano di essere informate che i dati personali che le riguardano, reciprocamente comunicati in occasione delle procedure di perfezionamento del presente Contratto, sono suscettibili di trattamento da parte di ciascuna di esse.

Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente al rispetto delle clausole contrattuali e degli obblighi di legge inerenti alla stipulazione e alla gestione del presente Contratto.

Le parti garantiscono reciprocamente che i dati personali saranno trattati per le finalità suindicate, secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza e con la tutela della riservatezza e dei diritti delle medesime. I dati stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e successivamente trattati.

I dati personali possono essere comunicati ai seguenti soggetti:

– OI;

– istituti bancari incaricati dei pagamenti;

– società che gestiscono servizi postali informatizzati o forniscono alle parti altri servizi collaterali;

– consulenti legali, tributari e finanziari delle parti.

Le parti hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente.

Art. 14

Risoluzione delle controversie relative allapplicazione delle penali previste dai contratti di fornitura

Nel caso in cui una delle parti firmatarie rilevi una violazione, relativamente a quanto determinato nel precedente art. 11, dovrà darne comunicazione scritta all’altra parte entro 10 giorni dal termine dei ritiri e/o consegne.

In ogni caso l’eventuale richiesta di penalità da parte di uno dei contraenti, dovrà essere notificata a mezzo raccomandata e/o PEC, entro e non oltre il 31/10/2023, in difetto intendendosi rinunciata.

In caso di insorgenza di controversia, le due parti hanno un mese a disposizione dalla data di tale ultima comunicazione per risolverla in modo amichevole. In presenza di mancato accordo, la controversia sarà rimessa ad un collegio arbitrale interno alla O.I. costituito pariteticamente da una componente agricola ed una industriale, presieduta dal presidente della stessa O.I. quale elemento terzo super partes.

Nel caso ricorrano le condizioni di cui sopra, le parti stesse concordemente stabiliscono il reciproco divieto di adire l’Autorità Giudiziaria competente, prima di avere esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione secondo la disciplina che segue.

1)      La parte che lamenta la violazione di cui al primo capoverso, ha l’obbligo di esporre le proprie ragioni in una istanza, da inoltrare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure a mezzo PEC, al Presidente dell’Organismo Interprofessionale (O.I.).

2)      Il Presidente, ricevuta l’istanza, convoca, senza ritardo, le parti davanti alla Commissione Arbitrale e, sentite le ragioni di entrambe, esperisce il tentativo di conciliazione procedendo senza formalità e nella maniera che ritiene più opportuna, avuto riguardo alla natura della controversia, al suo valore e ad ogni altra rilevante circostanza. Di tali attività viene redatto verbale scritto firmato dal Presidente e dalle parti.

3)      La Commissione ha facoltà di avviare una sommaria istruttoria e di verificare con qualunque mezzo la fondatezza delle contestazioni reciprocamente formulate dalle parti, tuttavia unicamente a fini conciliativi. Ha altresì la facoltà di farsi assistere da uno o più tecnici ove la natura della controversia lo richieda.

4)      Nel caso in cui la conciliazione viene conseguita, il Presidente e la Commissione ne danno atto nel suddetto verbale che, sottoscritto anche dalle parti, viene da queste ultime riconosciuto come obbligatorio e immediatamente vincolante. In caso contrario il Presidente e la Commissione redigeranno un verbale negativo di conciliazione e la controversia, se non abbandonata, dovrà in tal caso essere risolta dall’Autorità Giudiziaria competente.

5)      Ciascuna parte riconosce ed accetta che, in caso di inadempimento degli obblighi assunti nel verbale di conciliazione suddetto, l’altra parte è autorizzata a chiedere alla competente Autorità Giudiziaria, ove ne ricorrano gli ulteriori requisiti di legge, un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 642 C.p.c..

6)      Le parti si impegnano affinché il tentativo di conciliazione in parola sia esperito con la massima sollecitudine e con il reciproco rispetto del principio di buona fede, mettendo a disposizione ogni atto o documento necessario o comunque richiesto dal Presidente al fine suddetto. Il rifiuto ingiustificato di partecipare al procedimento di conciliazione o di esibizione documentale, equivale ad ulteriore ipotesi di applicazione di quanto previsto al punto 5 che precede.

7)      All’Organismo Interprofessionale (O.I.) è riconosciuta un’indennità determinata nella misura fissa di € 1.000,00 (mille/00) oltre accessori e spese per ciascun tentativo di conciliazione ritualmente esperito: tale indennità dovrà essere pagata dalle parti nella misura del 50% ciascuna in caso di esito negativo del tentativo di conciliazione; ovvero nella diversa modalità che le parti concorderanno in caso di esito positivo della conciliazione.

8)      In tutti i casi in cui non è stato possibile conseguire la conciliazione bonaria della controversia, questa sarà demandata all’Autorità Giudiziaria competente in ragione del luogo di stipula del presente contratto.