PROTOCOLLO DI INTESA TRA

L’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, Ente pubblico economico nazionale, con sede in Roma, Viale Liegi, 26 (di seguito, per brevità, denominato anche ISMEA), C.F. 08037790584, P.Iva 01942351006, in persona del Direttore Generale, Dott. Raffaele Borriello, domiciliato per la carica presso il predetto Istituto, avente sede legale in viale Liegi, 26 – 00168 Roma

E

L’Organizzazione Interprofessionale interregionale “OI Pomodoro da Industria Nord Italia”, riconosciuta con DM Mipaaft n. 34556 del 2 maggio 2017, (di seguito per brevità denominato OI Nord Italia), codice fiscale n. 92144750343, rappresentata dal Presidente Tiberio Rabboni, domiciliato per la carica presso la predetta Organizzazione, avente sede legale in Viale Faustino Tanara 31/A, 43121 Parma;

E

L’ Organizzazione Interprofessionale Pomodoro da Industria Bacino Centro Sud-Italia, Organizzazione Interprofessionale interregionale, riconosciuta con DM Mipaaft n. 10352 del 23 ottobre 2018 (di seguito per brevità denominato OI Centro Sud), codice fiscale n. 95200290633 rappresentata da Guglielmo Vaccaro, domiciliato per la carica presso la predetta Organizzazione, avente sede legale in viale Fortore, 71121 Foggia;

PREMESSO CHE

– ISMEA, nell’ambito dei suoi compiti istituzionali, favorisce la trasparenza dei mercati contribuendo alla rimozione delle asimmetrie informative nell’ambito del settore agricolo alimentare, erogando – tra gli altri – servizi per la promozione e la commercializzazione delle produzioni agroalimentari e l’integrazione della filiera produttiva;
– ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b) dello Statuto – adottato con decreto interministeriale del 21 ottobre 2016, n.13823, ISMEA provvede, nel rispetto dei principi di sicurezza alimentare, della biodiversità e della ecocompatibilità, svolge ricerche, analisi e servizi per la tracciabilità, la

commercializzazione, la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli, agroindustriali, agroalimentari ed ittici;
– ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a) del predetto Statuto – svolge, sulla base degli indirizzi del Ministero delle politiche agricole, forestali e del turismo e di specifiche convenzioni, le funzioni riguardanti la rilevazione, l’elaborazione e la diffusione dei dati concernenti i mercati agricoli, forestali, ittici e alimentari;
– ISMEA, per lo svolgimento di attività di particolare rilievo, può stipulare accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, associazioni ed altre persone giuridiche, pubbliche o private, nazionali o internazionali;
– ISMEA dispone di competenze tecniche, professionali, organizzative e informative per assicurare la conoscenza completa delle filiere produttive, dal produttore agricolo al consumatore finale, seguendo anche i fenomeni che accompagnano tutte le fasi di lavorazione e trasformazione dei prodotti;
– ISMEA è inserito nel Sistema statistico nazionale (SISTAN) in base al decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322 e fa parte del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all’art.15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
– -ISMEA, ai sensi dell’art.3, comma 4, dello Statuto, per lo svolgimento di attività di particolare rilievo, può stipulare accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, associazioni ed altre persone giuridiche, pubbliche o private, nazionali o internazionali;
– OI Nord Italia rappresenta i soggetti economici della filiera (fase produzione agricola e fase di trasformazione industriale) del pomodoro prodotto e trasformato nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto e nella provincia autonoma di Bolzano;
– OI Centro Sud rappresenta i soggetti economici della filiera (fase produzione agricola e fase di trasformazione industriale) del pomodoro prodotto e trasformato a livello della circoscrizione economica centro sud-Italia: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria;
– Oi Nord e OI Centro Sud, ai sensi del regolamento UE 1308/2013 svolgono tra l’altro le attività di:
o miglioramento della conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato;
o miglioramento del coordinamento delle modalità di immissione dei prodotti sul mercato;
o valorizzazione del potenziale dei prodotti, anche a livello di sbocchi di mercato, e sviluppo di iniziative volte a rafforzare la competitività economica e l’innovazione;

o raccolta delle informazioni e conduzione di ricerche in materia di innovazione, razionalizzazione e miglioramento della produzione;
o promozione e tutela dell’agricoltura biologica, dell’agricoltura a produzione integrata, e delle denominazioni d’origine, marchi di qualità e indicazioni geografiche.
– Oi Nord e OI Centro Sud dispongono del personale specializzato e delle competenze necessarie per la raccolta di dati e informazioni di natura tecnica ed economica sulle fasi di produzione, trasformazione e commercializzazione del pomodoro da industria;
– Oi Nord e OI Centro Sud dispongono di competenze tecnico-economiche per effettuare studi, analisi e servizi tecnici all’interno della filiera del pomodoro da industria;
– ISMEA, Oi Nord e OI Centro Sud, nella realizzazione dei propri scopi istituzionali e per quanto attiene allo sviluppo di approfondimenti in ambito agricolo e agroindustriale, intendono ricercare le più ampie convergenze e sinergie per favorire la conoscenza e la competitività del settore e diffondere tale conoscenza allo scopo di supportare le Istituzioni nello sviluppo di politiche settoriali e di sostenere le imprese sui mercati nazionali ed esteri.

Tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale del presente atto

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1

Nella realizzazione dei propri scopi le Parti si impegnano a collaborare al fine di poter condividere un piano di attività avente come oggetto il settore del pomodoro da industria che preveda:
a) analisi della produzione, del mercato e della competitività del settore, dei costi di produzione e di trasformazione lungo la filiera e dei dati di collocamento e commercializzazione dei prodotti semilavorati e finiti;
b) scambio di dati ed informazioni riguardanti l’attività istituzionale di entrambi i soggetti con riguardo alle rispettive aree di competenza;
c) individuazione di aree specifiche di collaborazione e particolari tematiche economiche, sociali ed ambientali anche attraverso progetti sviluppati in partnership che possano contribuire alla conoscenza e allo sviluppo della filiera del pomodoro da industria;

d) collaborazione reciproca per approfondire la conoscenza dei mercati esteri e favorire l’apertura dei mercati esteri;
e) promozione ed organizzazione di iniziative ed eventi al fine di promuovere il pomodoro da industria italiano sui mercati internazionali;
f) campagna di comunicazione istituzionale.

Art. 2

L’attuazione di quanto stabilito al precedente art.1, ove necessario, potrà essere regolamentata da successive e specifiche convenzioni operative o atti equivalenti, nel rispetto della normativa vigente in merito alla fornitura di beni e servizi. Il presente Protocollo d’Intesa non costituisce, comunque, alcun obbligo per le Parti relativamente all’affidamento di incarichi a titolo oneroso. Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente protocollo di intesa saranno apportate con successivi ed equivalenti atti.

Art.3

Il presente accordo di collaborazione avrà durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato, previo accordo tra le parti.

Art. 4

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente per l’attività condivisa o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente accordo, sono trattati esclusivamente per le finalità dell’accordo, mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati. A tale riguardo, le parti garantiscono reciprocamente di ottemperare a quanto previsto dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni e integrazioni.
Oi Nord Italia e Oi Centro Sud Italia inoltre garantiscono che i dati relativi alla filiera del pomodoro da industria, di ciascun territorio di competenza, verranno messi a disposizione in forma aggregata e anonima, nel rispetto della privacy del dato del singolo associato, come da normativa nazionale ed europea vigente per le organizzazioni interprofessionali.

Art. 5

Il presente atto, che viene digitalmente sottoscritto dalle parti in formato elettronico, sarà registrato in caso d’uso, a norma dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, a cura e spese della parte che ne avrà interesse.