PROTOCOLLO D’INTESA TRA

SIMEST S.p.A.., P.IVA 04102891001, con sede in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 323, nella persona del dott. Mauro Alfonso, Amministratore Delegato e Direttore Generale, nato a Campobasso, il 23/09/1968, C.F. LFNMRA68P23B519Q, , di seguito denominata SIMEST;
E
“OI Pomodoro da industria bacino centro Sud Italia” CF 95200290633, con sede in Angri, Via Nazionale, n. 121, nella persona del dott. Guglielmo Vaccaro nato a Pompei, il 23/02/1967, C.F: VCCGLL67B23G813Y, di seguito denominato “OI Pomodoro centro sud”;
di seguito congiuntamente denominate come “Parti”;

PREMESSO CHE

– SIMEST è la società del Gruppo Cassa depositi e prestiti che dal 1991 sostiene la crescita delle imprese italiane attraverso l’internazionalizzazione della loro attività. Azionisti sono SACE, che la controlla al 76%, nonché alcune banche italiane e associazioni imprenditoriali.
– SIMEST affianca l’impresa per tutto il ciclo di espansione all’estero, dalla prima valutazione di apertura ad un nuovo mercato, all’espansione attraverso investimenti diretti. Opera attraverso finanziamenti per l’internazionalizzazione, il supporto del credito alle esportazioni e la partecipazione al capitale di imprese.
– SIMEST opera con i Fondi UE e, insieme a SACE, fa parte del Polo dell’Export e dell’Internazionalizzazione del Gruppo CDP, un unico punto di contatto per le imprese che vogliono competere e crescere a livello internazionale. Aderisce al network EDFI – European Development Financial Institutions, ed è partner delle principali istituzioni finanziarie mondiali.
– L’associazione “OI POMODORO DA INDUSTRIA BACINO CENTRO SUD-ITALIA” con sede legale in Foggia, costituita ai sensi degli articoli 14 e ss. del Codice Civile e del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 opera, ai sensi delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) n° 1308/2013 e dall’articolo 3 del Decreto legge 5 maggio 2015 n. 51 e ss.mm.ii, come Organizzazione Interprofessionale (OI) Interregionale per la circoscrizione economica relativa alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Toscana, Sicilia, Sardegna e Umbria;
– “OI pomodoro Centro Sud” intende porre a disposizione di SIMEST la propria sede di Angri presso la SSICA per iniziative ed incontri per la costruzione di proposte puntuali volte a rafforzare la capacità di penetrazione commerciale sui mercati di sbocco degli associati;
– “OI pomodoro Centro Sud” ha tra le sue finalità, quella di rafforzare la posizione competitiva del sistema produttivo territoriale nel settore del pomodoro destinato alla trasformazione industriale, attraverso strumenti atti a favorire il confronto, la definizione di strategie condivise e la cooperazione tra i soggetti del sistema produttivo territoriale;
– “OI pomodoro Centro Sud” promuove attività che favoriscano forme di coordinamento di tutte le fasi della filiera del pomodoro da industria, finalizzate alla crescita delle esportazioni, rafforzando la capacità delle singole imprese associate anche grazie a progetti ed iniziative puntuali sui mercati di sbocco;
– “OI pomodoro Centro Sud” intende favorire un rapporto diretto e costante tra SIMEST e le aziende associate per l’utilizzo degli strumenti previsti dal legislatore per il sostegno all’export ed alla realizzazione di iniziative commerciali anche con la presenza stabile sui mercati di sbocco di Trade office;
– “OI pomodoro Centro Sud” è assegnataria di un progetto specifico finanziato dalla commissione europea per la promozione sul mercato indiano delle produzioni della filiera del pomodoro da industria e che l’associazione “OI pomodoro Centro Sud” ha manifestato interesse a collaborare con SIMEST nell’ambito del Progetto al fine di scambiare informazioni e supporto strategico con l’obiettivo di affiancare alla fase di promozione una iniziativa di radicamento e organizzazione stabile della presenza sul mercato indiano.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

le Parti convengono quanto segue Art. 1 Efficacia delle premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Art. 2 Finalità e oggetto del protocollo d’intesa

1. Oggetto del presente Protocollo d’Intesa è la collaborazione volta allo scambio di informazioni e supporto strategico con l’obiettivo di mettere a punto metodi e strumenti idonei a migliorare la presenza sui mercati internazionali della filiera del pomodoro da industria, favorendo processi di internazionalizzazione utili a far crescere l’export e la presenza sui mercati di sbocco delle industrie associate all’OI, anche attraverso il coinvolgimento della loro Associazione di categoria – ANICAV.

Art. 3 Obblighi delle Parti

1. Le Parti, ciascuna nell’ambito delle proprie competenze, ruoli e responsabilità, si impegnano vicendevolmente:
 al conseguimento del comune interesse, promuovendo lo scambio di informazioni utili a realizzare gli obiettivi concordati, fornendo la cooperazione necessaria per il mantenimento degli impegni assunti e avvalendosi delle rispettive strutture e risorse;
 a fornire ogni ausilio necessario alla buona realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo, assicurando efficienza, indipendenza e trasparenza operativa;
 a garantire ogni forma di reciproca collaborazione, coordinamento e informazione nell’esecuzione delle attività.
2. Le Parti, in particolare, si impegnano a condividere dati, informazioni, analisi, strumenti e know how, di interesse per la realizzazione di iniziative utili al raggiungimento degli obiettivi del presente protocollo.
3. Le parti si impegnano a promuovere l’intervento oggetto del presente Protocollo, favorendo in maniera congiunta specifiche azioni promozionali.

Art. 4 Durata

1. Il presente Protocollo avrà efficacia tra le parti dal momento della sottoscrizione e avrà una durata pari a 36 mesi. Decorso tale termine perderà ogni efficacia, salvo eventuale diverso accordo tra le Parti.

Art. 5 Protezione dei dati e riservatezza

1. Tutti i dati contenuti nel presente Protocollo, inclusa la sua esecuzione, o ad essa inerenti, dovranno essere trattati sotto la responsabilità dell’“OI pomodoro Centro Sud” in maniera conforme al Regolamento (UE) 697/2016 (GDPR). Tutti i dati saranno trattati da “OI pomodoro Centro Sud” esclusivamente per le finalità connesse all’attuazione del presente Protocollo.
2. SIMEST potrà, su richiesta scritta, avere accesso ai propri dati personali e correggere ogni informazione incompleta o imprecisa. Inoltre, potrà inviare ogni richiesta di chiarimento in merito alla gestione dei dati personali direttamente a “OI pomodoro Centro Sud”.
3. SIMEST ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente Protocollo.

4. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutta la documentazione predisposta ai fini dell’esecuzione del presente Protocollo; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
5. SIMEST è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché degli eventuali terzi affidatari, degli obblighi di confidenzialità anzidetti.
6. SIMEST potrà comunque comunicare le Informazioni Riservate:
• all’azionista ultimo ed alle proprie società controllanti o alle società appartenenti al Gruppo Cassa depositi e prestiti (“Gruppo CDP”);
• a soggetti fornitori di risk enhancement o controgaranzie/riassicurazioni (inclusi i loro agenti, broker o consulenti) che abbiano assunto nei confronti di SIMEST un impegno di riservatezza (fatto salvo il caso in cui tali soggetti siano tenuti a riservatezza professionale);
• con il consenso di OI pomodoro Centro Sud, che non potrà essere irragionevolmente negato;

7. Il trattamento dei dati sarà effettuato, tramite supporti cartacei ed informatici, dal titolare, dal responsabile e dagli incaricati con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.
8. Le parti dichiarano, ad ogni effetto di legge, che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerando il beneficiario capofila da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei allo scopo tenuti.

Art. 6 Modifiche

1. Eventuali integrazioni e modifiche al presente Protocollo potranno essere concordate di intesa tra le parti firmatarie.